Giovedì 4 giugno 2020 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il cosiddetto Decreto Liquidità dell’8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito (in allegato il testo approvato in via definitiva).
Il decreto legge 23/2020 ha previsto all’art. 13 (comma 1 lettera m) la possibilità per le piccole e medie imprese (così come definite nella Racc. della Commissione Europea 2003/361/CE, che include anche gli enti non commerciali titolari di partita IVA) di richiedere al sistema bancario nuovi finanziamenti per un importo non superiore al 25% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio depositato oppure dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata (modello REDDITI 2019 anno 2018) e comunque per un importo non superiore a 25.000 euro.
Questa richiesta viene garantita al 100% dallo Stato e quindi – a meno che il soggetto non abbia delle posizioni bancarie incagliate – la banca è tenuta ad erogare il finanziamento al richiedente. Unica condizione richiesta è la presentazione di una autocertificazione che dichiari di aver ricevuto un danno rilevante dall’emergenza COVID- 19.
Il finanziamento deve prevedere il rimborso del capitale non prima di 24 mesi (due anni di “preammortamento”) e non può avere durata superiore a 72 mesi. Pertanto vista l’eccezionalità della situazione ogni ente è autorizzato previamente a fare domanda per l’ottenimento del finanziamento. L’eventuale domanda all’istituto bancario dovrà essere semplicemente comunicata a: amministrativo@diocesi.torino.it
don Maurizio DE ANGELI, vicario episcopale per l’Amministrazione