Erogazioni liberali in favore delle istituzioni religiose per manutenzione e restauro

Procedura per la richiesta e modulistica

MANUTENZIONE E RESTAURO – D.P.R. 917/1986, ARTT. 15 e 100 –  (Ris. 5 aprile 2005, n. 42/E)

DETRAIBILITA’/DEDUCIBILITA’

Le erogazioni liberali effettuate a favore di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico (comprese le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici: cf Sentenza Consiglio di Stato 66/1989) finalizzate alla manutenzione, protezione e restauro dei beni soggetti a tutela sono oneri che il TUIR riconosce:

  • Detraibili per le persone fisiche (art. 15, comma 1, lettera h);
  • Deducibili per soggetti con reddito d’impresa (art. 100, comma 2, lettera f).

 

Procedura ai fini del riconoscimento della detraibilità/deducibilità delle liberalità:

  • All’atto della presentazione della richiesta di autorizzazione per svolgere i lavori, la parrocchia richiede contestualmente alla Soprintendenza il pronunciamento di assenso per benefici fiscali per le erogazioni liberali (detraibili e deducibili), allegando il computo metrico delle opere edili oggetto d’intervento.
  • La Soprintendenza, verificata la documentazione inoltrata e accertato che l’intervento si configura come necessario ai fini della conservazione dell’integrità del bene monumentale, comunica l’ammissibilità della previsione di spesa ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 15, comma 1, lett. h) e dall’art. 100, comma 2, lett. f) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni (TUIR).
  • Contestualmente all’ammissibilità della previsione di spesa la Soprintendenza richiama una serie di Prescrizioni:
  • I termini affinché le erogazioni liberali possano essere utilizzate per i fini richiesti;
  • Le erogazioni effettuate nei tempi indicati, dovranno risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da far pervenire, in originale, alla Soprintendenza entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello dell’erogazione;
  • Ad opere ultimate dovrà essere inviata dal D.L. la relazione scientifica di fine lavori, corredata dalla documentazione fotografica delle diverse fasi d’intervento e finale. Inoltre deve essere allegata ogni relazione di analisi conoscitiva delle problematiche conservative del manufatto o diagnostica in generale eventualmente posta in essere nelle varie fasi dell’intervento;
  • Dovrà essere presentato il consuntivo di spesa asseverato nei termini di legge, analitico di tutte le operazioni effettuate e copia delle fatture di spesa accompagnate dal relativo bonifico o documento che ne attesti l’avvenuto pagamento.

 

Risoluzione n 89 del 11 luglio 2017_RISOLUZIONE N_89 DEL 11-07-2017 (1)

In allegato la modulistica

 

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