Data la crescente richiesta concernente l’installazione di antenne su edifici di culto si rammenta che la Conferenza Episcopale Italiana con nota n. 1447/00, dopo aver richiesto un approfondimento della questione al “Comitato per gli enti e beni ecclesiastici, sez. I” si è espressa chiaramente in merito diffondendo il seguente parere a tutti gli effetti vincolante: “Il comitato ritiene che occorre rifiutare l’installazione di ripetitori per telefonia mobile sugli edifici di culto e sulle rispettive pertinenze e che si deve procedere allo smontaggio di quelli eventualmente ivi collocati”.
Si rimanda alla lettura integrale della nota ricordando brevemente che:
L’edificio di culto, vista la sua importanza per la vita dei credenti, è soggetto a una specifica normativa all’interno dell’ordinamento canonico (rif. Can. 1205 e sg.), finalizzata anche a tutelarne l’esclusività di destinazione. La peculiarità della destinazione dell’edificio di culto è riconosciuta anche nell’ordinamento civile italiano (rif. art. 831 c. 2 del Codice Civile). Un utilizzo, sia pur parziale, ma permanente dell’edificio di culto per scopi alieni dalla sua destinazione, è contrario alla normativa canonica e può mettere in discussione la permanenza della speciale tutela civile. L’installazione di antenne per la telefonia mobile dietro percezione di compenso in forma continua e prolungata nel tempo è un’attività produttiva di reddito (si tratta di una locazione). Per tale motivo, oltre al fatto di venir meno dell’esclusività di destinazione, pregiudicherebbe la generalizzata esenzione fiscale riconosciuta all’edificio di culto in quanto considerato per definizione non produttivo di reddito (rif. art.33 D.P.R.917/86). L’edificio di culto che fosse nello stesso tempo un bene culturale ecclesiastico, come nella gran parte dei casi, deve essere salvaguardato da ogni rischio che ne possa compromettere l’integrità, che ne possa deturpare l’aspetto, che ne possa pregiudicare la fruizione.