Disposizioni a tutela della Santissima Eucaristia

Raccomandazioni del Vicario Generale

Di seguito e in allegato il testo delle Disposizioni firmato dal Vicario Generale, mons. Valter Danna:
 
«Nella santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua e pane vivo, che, mediante la sua carne vivificata dallo Spirito Santo e vivificante, dà vita agli uomini» (Concilio Vaticano II, Decr. Presbyterorum Ordinis, 5).
 
«La Chiesa Cattolica ha sempre religiosamente custodito come preziosissimo tesoro l’ineffabile mistero di fede che è il dono dell’Eucaristia, largitole da Cristo suo sposo come pegno del suo immenso amore» (Paolo VI, Enc. Mysterium fidei, Prologo).
 
Non vi è tra noi chi non sia convinto di quanto i Documenti sopra citati affermano a chiare lettere; questo però non è sufficiente per impedire che persone con intendimenti diversi possano compiere interventi assolutamente deprecabili, che a volte pervengono addirittura al furto sacrilego e alla profanazione delle sacre specie. È quanto nei mesi scorsi è purtroppo accaduto in alcune chiese dell’Arcidiocesi.
Mi rivolgo quindi ai moderatori delle Unità Pastorali affinché, in modo riservato e senza pubblicità, facciano pervenire a tutti i parroci e rettori di chiesa, nonché ai superiori e superiore locali delle comunità religiose del loro territorio, le indicazioni pastorali che seguono, per richiamare la loro attenzione sulla normativa canonica vigente, al fine di prevenire per quanto possibile ulteriori azioni sacrileghe.
 
Norme giuridiche canoniche
«Nei luoghi sacri dove viene conservata la santissima Eucaristia, vi deve essere sempre chi ne abbia cura» (can. 934 §2).
«Il tabernacolo nel quale si custodisce abitualmente la santissima Eucaristia sia inamovibile, costruito con materiale solido non trasparente e chiuso in modo tale che sia evitato il più possibile ogni pericolo di profanazione» (can. 938 §3).
«Chi ha cura della chiesa o dell’oratorio, provveda che la chiave del tabernacolo, nel quale è conservata la santissima Eucaristia, sia custodita con la massima diligenza» (can. 938 §5).
«Si raccomanda che nelle chiese [a cui è concesso di conservare la santissima Eucaristia] ogni anno si compia l’esposizione solenne del santissimo Sacramento prolungata per un tempo conveniente, anche se non continuo, affinché la comunità locale mediti e adori con intensa devozione il mistero eucaristico; però tale esposizione si faccia soltanto se si prevede una adeguata affluenza di fedeli e osservando le norme stabilite» (can. 942).
«Il santissimo Sacramento non deve mai rimanere esposto, anche per brevissimo tempo, senza sufficiente custodia. Si faccia dunque in modo che, in tempi stabiliti, alcuni fedeli siano sempre presenti almeno a turno» (Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Istr. Redemptionis Sacramentum, 138).
«Chi profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica» (can. 1367).
 
Indicazioni pastorali
«La Chiesa vive dell’Eucaristia» (Giovanni Paolo II, Enc. Ecclesia de Eucharistia, 1) ed è particolarmente significativo che ormai da anni in varie comunità dell’Arcidiocesi, parrocchiali e non, l’adorazione del santissimo Sacramento abbia guadagnato spazi più estesi: è una «sorgente inesauribile di santità» (Ibid.). Il Papa Benedetto XVI nell’Esortazione Apostolica postsinodale Sacramentum caritatis sottolineava la pratica dell’adorazione eucaristica affermando: «Di grande giovamento sarà un’adeguata catechesi in cui si spieghi ai fedeli l’importanza di questo atto di culto che permette di vivere più profondamente e con maggiore frutto la stessa Celebrazione liturgica». E auspicava che, anche «negli itinerari di preparazione alla prima Comunione, si introducano i fanciulli al senso e alla bellezza di sostare in compagnia di Gesù, coltivando lo stupore per la sua presenza nell’Eucaristia» (n. 67).
 
Non è chi non veda l’importanza dell’adorazione eucaristica, ma non sempre e dappertutto questa è stata ed è accompagnata da quella prudente attenzione che si rende oggi particolarmente necessaria al fine di prevenire gesti sconsiderati da parte di talune persone che o per disturbi mentali o per motivi assolutamente ignobili sconvolgono la retta pietà dei fedeli.
 
Pertanto:
1. nei tempi di adorazione proposti si deve procurare che sia costante la presenza di un numero anche minimo di fedeli;
2. la chiave del tabernacolo sia custodita con la massima cura dal responsabile della chiesa in luogo non accessibile e non noto a estranei, e comunque durante le ore di apertura della chiesa non sia mai lasciata nella porta del tabernacolo o vicino ad esso, eccetto durante la celebrazione della S. Messa. Se però il tabernacolo non è nel presbiterio in cui si sta compiendo la Celebrazione Eucaristica, la chiave venga portata al tabernacolo dal ministro soltanto al momento in cui si estraggono o si ripongono le particole consacrate;
3. nelle ore di apertura della chiesa si provveda ad una sufficiente vigilanza del luogo della custodia eucaristica;
4. nel sempre deprecabile caso in cui, nonostante tutte le precauzioni, si dovesse verificare una profanazione dell’Eucaristia, il responsabile della chiesa interessata deve provvedere a segnalare il fatto con esplicita denuncia ai Carabinieri o alla Polizia di Stato e presentare all’Arcivescovo -unitamente a copia del verbale della denuncia- una dettagliata relazione scritta circa i fatti avvenuti, programmando con i fedeli specifiche iniziative di riparazione per il sacrilegio avvenuto ma senza divulgare la notizia del fatto, che deve comunque sempre rimanere riservato. Sarà compito dell’Arcivescovo informare la Congregazione per la Dottrina della Fede di quanto avvenuto.
 
Dato in Torino, il giorno undici del mese di febbraio dell’anno del Signore duemilaquattordici
mons. Valter DANNA
Vicario Generale
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