Qui di seguito (E IN ALLEGATO) il Decreto Prot. CAN/D/2968/2024 del 16 dicembre 2024 sulla «Designazione delle Chiese Giubilari» sul territorio diocesano.
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DESIGNAZIONE DELLE CHIESE GIUBILARI
VISTA la Bolla di indizione del Giubileo Ordinario dell’anno 2025, Spes non confundit, del 9 maggio 2024;
CONSIDERATO che la medesima Bolla, oltre a indicare le Porte Sante e le Chiese Giubilari in Roma e in altri luoghi del mondo, indicava l’importanza di valorizzare anche a livello locale altri luoghi, come spazi di accoglienza, in cui generare speranza;
VISTE le Norme sulla concessione dell’indulgenza durante il Giubileo Ordinario dell’anno 2025 della Penitenzieria Apostolica del 13 maggio 2024 che, tra i luoghi per i sacri pellegrinaggi individua, nelle circoscrizioni ecclesiastiche diverse da Roma e dalla Terra Santa, la «Chiesa cattedrale o altre Chiese e luoghi sacri designati dall’Ordinario»;
CON IL PRESENTE DECRETO
DISPONGO
che
per tutta la durata del Giubileo Ordinario 2025, a partire dal 29 dicembre 2024, siano da considerarsi Chiese Giubilari, per i sacri pellegrinaggi e le pie visite, nell’Arcidiocesi di Torino
la Basilica Cattedrale Metropolitana di S. Giovanni Battista
e le seguenti Chiese:
nel territorio della Città di Torino:
- Basilica Santuario Beata Vergine della Consolata
- Basilica Santuario Maria Ausiliatrice
- Santuario parrocchia S. Rita da Cascia
- Santuario Nostra Signora di Lourdes
- Chiesa S. Maria del Monte dei Cappuccini
Fuori dal territorio della Città di Torino:
- Santuario S. Maria di Belmonte (Valperga)
- Chiesa parrocchiale Santi Giovanni Battista e Martino (Ciriè)
- Santuario Nostra Signora di Lourdes (Giaveno – fr. Selvaggio)
- Santuario Madonna dei Fiori (Bra)
- Collegiata Santi Pietro e Paolo Apostoli (Carmagnola)
- Collegiata S. Maria della Scala (Chieri)
Come stabilito dalle Norme della Penitenzieria Apostolica, in ogni diocesi, sono luoghi di pia visita, in cui acquistare l’indulgenza giubilare, «qualsiasi Basilica minore, Chiesa cattedrale, Chiesa concattedrale, Santuario mariano nonché, per l’utilità dei fedeli, qualsiasi insigne Chiesa collegiata o Santuario designato da ciascun Vescovo diocesano» e le stesse indulgenze sono concesse, alle medesime condizioni, a quanti non potranno partecipare alle solenni celebrazioni, ai pellegrinaggi e alle pie visite per gravi motivi (monache e monaci di clausura, anziani, infermi, reclusi, come pure coloro che, in ospedale o in altri luoghi di cura, prestano servizio continuativo ai malati).
L’indulgenza giubilare si potrà inoltre acquistare con le opere di misericordia e penitenza indicate dalle Norme: la partecipazione a Missioni popolari, esercizi spirituali o incontri di formazione sui testi del Concilio Vaticano II e del Catechismo della Chiesa Cattolica; le opere di misericordia corporali e spirituali; la visita per un congruo tempo ai fratelli che si trovino in necessità o difficoltà (infermi, carcerati, anziani in solitudine, diversamente abili…); le opere di penitenza (in particolare al venerdì); le opere di carattere religioso o sociale.
Altri eventuali luoghi sacri per i pellegrinaggi e le pie visite potranno essere designati per alcuni periodi specifici lungo il tempo dell’Anno Santo così da rispondere meglio alle necessità dei fedeli.
Dato in Torino, il giorno sedici del mese di dicembre dell’anno del Signore duemilaventiquattro
L’Arcivescovo di Torino
Il Cancelliere arcivescovile