COMUNICATO SUL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI
IN OCCASIONE DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO
A seguito delle modifiche legislative emanate dallo Stato Italiano, che hanno completamente eliminato dall’ordinamento civile le distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, affermando il principio dell’unicità dello stato giuridico dei figli, a prescindere dal fatto di essere nati in costanza o meno di matrimonio, la Segreteria Generale della C.E.I. -con lettera in data 25 luglio 2014- ha comunicato la modifica della dichiarazione relativa al “riconoscimento di figli naturali” inserita nel modulo dell’atto di matrimonio (sia nello specifico registro parrocchiale sia nel foglio da trasmettere all’ufficiale dello stato civile per la trascrizione agli effetti civili) attualmente in uso.
Poiché le disposizioni concordatarie e canoniche relative al contenuto dell’atto di matrimonio canonico con effetti civili realizzano un rinvio alle dichiarazioni dei coniugi consentite dalla legge civile, si deve ritenere che le disposizioni della legge n. 219/2012 e del decreto legislativo n. 154/2013 comportino la necessità di rivedere i moduli a suo tempo approvati dalla Commissione Episcopale per i Problemi Giuridici nel gennaio 1991, eliminando l’espressione «figlio naturale» ed ogni riferimento all’istituto della legittimazione dei figli.
Pertanto si possono presentare queste tre fattispecie per quanto riguarda la situazione “civile” di un figlio nato prima del matrimonio dei suoi genitori:
1. figlio non riconosciuto dai genitori: i genitori stessi possono congiuntamente procedere al riconoscimento con dichiarazione da inserire nell’atto di matrimonio (annullando la nota riguardante il figlio che non ha compiuto i quattordici anni);
2. figlio riconosciuto da uno solo dei genitori: l’altro genitore può riconoscere il figlio con dichiarazione da inserire nell’atto di matrimonio; con l’avvertenza che se il figlio non ha compiuto i quattordici anni, il riconoscimento non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento (si veda la specifica nota nel riquadro qui sotto);
3. figlio già riconosciuto da entrambi i genitori: in questo caso non vi è più luogo all’istanza di “legittimazione”, essendo stato soppresso il relativo istituto civile né si procede a un nuovo riconoscimento civile; mentre per il solo ordinamento canonico -in questo caso- la legittimazione consegue automaticamente dal susseguente matrimonio (can. 1139 del C.I.C.: «I figli illegittimi sono legittimati per il susseguente matrimonio dei genitori, sia valido sia putativo, …».
D’ora in avanti la terza dichiarazione in calce all’atto di matrimonio dovrà pertanto risultare come segue:
RICONOSCIMENTO DEI FIGLI
Gli sposi/lo sposo/la sposa (vedi nota 1), alla presenza dei testimoni sopraindicati, dichiarano/dichiara (vedi nota 1) altresì di riconoscere per proprio figlio/propri figli (vedi nota 1):
…………………………….., nato il …………….., iscritto nei registri di nascita del Comune di ………………………………..(vedi nota 2)
(Spazio da utilizzare per eventuali altri figli oltre al primo)
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
già riconosciuto/i dalla sposa/dallo sposo1 come figlio/i nato/i (vedi nota1) fuori dal matrimonio.
(Nota da utilizzare unicamente quando si tratta di figli inferiori ai quattordici anni; altrimenti si deve depennare)
Non avendo il figlio/i figli (vedi nota 1) compiuto i quattordici anni, la madre/il padre (vedi nota 1), che aveva già riconosciuto il figlio/i figli sopraindicato/i1, ha presentato personalmente il consenso al su esteso riconoscimento.
Firme e timbro parrocchiale
NOTE:
1 Depennare il riferimento che non interessa.
2 Nel caso che il figlio abbia già ricevuto il Battesimo, si aggiungano i dati relativi come segue: battezzato il ……… (atto N. …) nella parrocchia ………………….. in ……………………
Per registrare il “riconoscimento dei figli” sui moduli attualmente in uso nell’Arcidiocesi -sia nel registro parrocchiale dei matrimoni sia sul modulo da inviare all’ufficiale dello stato civile per la trascrizione agli effetti civili- in attesa di una prossima loro nuova edizione si suggerisce di usufruire dello spazio attualmente previsto per il “riconoscimento di figli naturali” con queste attenzioni:
1. si modifichi il titolo, annullando la parola “NATURALI”;
2. si annullino completamente, con un tratto continuo di penna, le prime 2 righe del testo prestampato;
3. si scriva nello spazio puntinato l’intera dicitura qui sopra riportata;
4. nel caso che si tratti di figlio minore di quattordici anni (già riconosciuto da uno solo dei genitori), si possono utilizzare le due righe prestampate facendole precedere dalla dicitura: «Non avendo il figlio compiuto i quattordici anni, …»; in caso contrario anche queste righe vanno annullate completamente con un tratto continuo di penna;
5. si proceda poi alle firme prescritte.
In ogni caso sul frontespizio del modulo da inviare all’ufficiale dello stato civile bisognerà aggiungere, nell’apposito riquadro, la segnalazione che gli sposi hanno fatto la dichiarazione “riconoscimento dei figli”, annullando -nei moduli attualmente in uso- la parola “naturali”.
È dovere del parroco, nel cui territorio il matrimonio è stato celebrato, provvedere successivamente e con tempestività ad annotare in margine all’atto di Battesimo del figlio l’avvenuta -per l’anagrafe religiosa- “legittimazione” o far pervenire notizia dell’avvenuto matrimonio (inviando copia integrale dell’atto) al parroco competente circa il Battesimo del figlio invitandolo a procedere all’annotazione prescritta (cfr. can. 535 §2).
Nel caso in cui ambedue i genitori, in sede civile, avessero già riconosciuto il figlio nato in tempo precedente al matrimonio si possono presentare due possibilità:
1. celebrazione del loro matrimonio con rito “concordatario”: non vi potrà essere un ulteriore riconoscimento, come si è detto sopra; però nel caso che questo figlio fosse già stato battezzato si dovrà comunque procedere d’ufficio all’annotazione dell’avvenuto matrimonio dei genitori in margine al suo atto di Battesimo;
2. celebrazione del loro matrimonio con rito solo religioso: si procede regolarmente a registrare nell’atto il riconoscimento solo nel caso che questo figlio fosse già stato battezzato, con la successiva annotazione in margine al suo atto di Battesimo.
Documentazione da produrre per il riconoscimento dei figli
Il parroco del luogo del matrimonio richieda, per ognuno dei figli da riconoscere, i seguenti documenti:
1. estratto per riassunto dell’atto di nascita rilasciato a norma dell’art. 3 (che contiene il nome di chi ha riconosciuto quel figlio in sede civile);
2. copia integrale dell’atto di Battesimo (a meno che il figlio da riconoscere abbia ricevuto il Sacramento nella parrocchia in cui ora i genitori celebrano il matrimonio).
Battesimo del figlio concomitante con il matrimonio dei genitori
Nel caso in cui, in occasione del loro matrimonio, gli sposi chiedessero il Battesimo del figlio si proceda previamente alla celebrazione; comunque il Battesimo del figlio venga celebrato solo dopo il rito matrimoniale, senza alcun riferimento al Battesimo nell’atto di matrimonio (si annotano soltanto, quando previsto, i dati per il riconoscimento civile). Nel registro parrocchiale dei Battesimi si scriverà, come di consueto, la data del matrimonio religioso dei genitori senza ulteriori specificazioni.
Torino, 12 settembre 2014
mons. Giacomo Maria Martinacci
cancelliere arcivescovile