Consulta Regionale per la Pastorale della Salute

STATUTO

I – Fini e compiti della Consulta

1. Finalità.

E’ istituita presso la C.E.P. la Consulta Regionale per la Pastorale della Salute, allo scopo di favorire la promozione e il coordinamento delle attività pastorali nel campo della salute, fatta salva ogni legittima autonomia e nel rispetto dei carismi e dei fini propri di ciascuna aggregazione ecclesiale. Essa mira a offrire idonea consulenza alle Chiese locali mediante il contributo degli organismi e gruppi operanti nel settore.

2. Compiti

I compiti della Consulta Regionale possono essere così sintetizzati:

  • promuovere e coordinare le attività delle consulte e degli uffici Diocesani per la pastorale della salute;
  • favorire iniziative a livello Regionale ( convegni, corsi…..) tese a sensibilizzare la popolazione ai problemi della salute e dell’assistenza nonché formare gli operatori sanitari e pastorali;
  • operare opportuni collegamenti con gli organismi regionali civili preposti all’assistenza sanitaria, contribuendo a garantire conformità con i valori umani e cristiani gli eventuali interventi legislativi regionali.

II – Struttura

3. Organizzazione

La Consulta si struttura su un piano regionale sempre con riferimento alla Consulta Nazionale di pastorale della salute e al competente Ufficio.

4. Composizione

Nominata dagli organi competenti della C.E.P. per la durata di un quinquennio, è presieduta dal Vescovo delegato, ed è composta:

  • dall’incaricato regionale per la pastorale della Salute;
  • da un rappresentante di ogni singola diocesi della Regione Conciliare Piemonte – Valle d’Aosta(direttore di ufficio diocesano o semplice incaricato diocesano o rappresentante della consulta diocesana);
  • da un rappresentante di ciascun Ordine Ospedaliero operante nel territorio Regionale,
  • da un rappresentate di gruppi e associazioni e movimenti ecclesiali o laicali di esplicita ispirazione cristiana operanti nel settore della salute con attività nel territorio regionale, nominati dai rispettivi organi regionali competenti.

Il Vescovo delegato è affiancato da una Giunta della Consulta Regionale.
La Giunta della Consulta Regionale è composta dal Vescovo delegato che la presiede e da:

  • l’incaricato regionale;
  • il segretario della Consulta nominato dall’incaricato regionale;
  • 4 membri eletti dalla Consulta nella prima seduta, che restano in carica un quinquennio.

La Giunta ha i seguenti compiti:

  • predisporre l’ordine del giorno,
  • eseguire le indicazioni di lavoro della Consulta,
  • adottare le decisioni che rivestono carattere di urgenza,
  • curare le relazioni pubbliche ed ogni provvedimento reso necessario dalla vita e dallo sviluppo della Consulta.

5. Rapporti con la Consulta Nazionale C.E.I. e le Consulte Diocesane

  • La Consulta Regionale programma il proprio lavoro in sintonia e secondo le indicazioni che le provengono dalla Consulta Nazionale, all’interno della propria autonomia.
    E’ rappresentata presso la Consulta Nazionale dall’incaricato Regionale e da un membro laico della Consulta Regionale nominato dal Vescovo delegato della CEP.
  • La Consulta Regionale ascolta quanto viene proposto dalle singole Consulte Diocesane attraverso i loro rappresentanti, e invita le Consulte Diocesane a fare proprie, nel rispetto della loro autonomia, le indicazioni programmatiche elaborate dalla Consulta Regionale.

III – Attività

6. Riunioni.

  • La Consulta Regionale si riunisce in assemblea ordinaria di norma quattro volte l’anno, previa convocazione per vie postali e telematiche da parte del Presidente, con indicazione dell’ordine del giorno degli argomenti da discutere.
    Ad ogni seduta verrà redatto il relativo verbale che sarà approvato dai membri della consulta nella seduta successiva.
  • L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, sentita la Giunta, ogni qual volta si ritenga necessario.
  • Annualmente la consulta riferisce alla CEP sulla sua attività e formula le proprie ipotesi di lavoro.

7. Altre disposizioni

  • Per lo studio di problemi o l’attuazione di attività o rapporti particolari che richiedano speciali competenze, la Consulta potrà costituire commissioni di settore, avvalendosi di esperti anche esterni alla Consulta stessa.
  • Per mantenere i collegamenti e offrire informazioni sull’attività Legislativa e sulle esperienze o iniziative attuate nell’ambito delle proprie finalità istituzionali la Consulta potrà avere propri mezzi di informazione o utilizzare organi già esistenti.
  • Il finanziamento degli oneri derivanti dall’attività della Consulta ai vari livelli, è disciplinato dalla CEP.

IV – Disposizioni finali

8. Durata.

Il presente Statuto è valido “ad experimentum”.

Approvato dalla CEP in data
11 Gennaio 2007
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